Compagnia Arcieri Vigevano Torre del Bramante

- Statuto-

 

Articolo 1 - Denominazione

La Compagnia Arcieri Vigevano  Torre del Bramante - Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito denominata Associazione) ha sede legale presso il proprio Presidente eletto.

Articolo 2 - Scopo

LĠAssociazione   apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo lĠesercizio non professionistico dello sport del tiro con lĠarco nelle sue diverse specialitˆ,  lĠorganizzazione di gare e di attivitˆ didattiche. LĠAssociazione svolge la sua attivitˆ nellĠambito della Federazione Italiana di Tiro con lĠArco, di seguito denominata FITARCO, alla quale aderisce e di cui si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari.

Articolo 3 - Soci

LĠAssociazione  composta da:

Sono Soci sostenitori coloro che, pur non partecipando all'attivitˆ sportiva dellĠAssociazione hanno versato almeno la quota annua di affiliazione alla FITARCO. Soci ordinari o atleti coloro che partecipano all'attivitˆ sportiva della Associazione, usufruiscono degli impianti ed attrezzature messi a disposizione dalla stessa e versano la normale quota associativa.

Sia i Soci ordinari che i Soci sostenitori hanno diritto di voto durante le assemblee.
Sono Soci onorari quelli nominati dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze sportive o per attivitˆ svolta a favore dellĠAssociazione; qualora non rientrino anche tra i Soci ordinari o atleti o tra i sostenitori, non hanno diritto di voto nelle assemblee.

LĠammissione del Socio allĠAssociazione avviene su domanda scritta, indirizzata al Presidente della Compagnia stessa,  o dietro presentazione di un altro Socio. Nella domanda lĠaspirante Socio si impegna a rispettare lo Statuto Sociale e le altre norme federali. La domanda di ammissione  sottoposta allĠapprovazione del Consiglio Direttivo. I Soci maggiorenni godono, al momento dellĠammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee Sociali. Per i Soci minorenni  il diritto di voto potrˆ essere espresso da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il Socio  tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione determinata dagli organi statutari che  comprensiva della quota di affiliazione alla FITARCO.

LĠappartenenza allĠAssociazione da diritto alla partecipazione allĠattivitˆ sportiva e agonistica sia nellĠambito dellĠAssociazione stessa che in quello Federale.

Articolo 4 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e Associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attivitˆ sportive e ricreative organizzate dallĠAssociazione. Tali proventi non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 5 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno il dovere di diffondere il buon nome dellĠAssociazione, hanno il diritto di frequentare i locali  e gli impianti dove l'Associazione svolge la propria attivitˆ (fatte salve le obbligazioni imposte dai possessori dei locali) secondo le modalitˆ stabilite nellĠapposito regolamento e di osservare le regole dettate dalla FITARCO e dal CONI, alle cui norme e direttive lĠAssociazione si impegna a conformarsi.   Essi godono delle agevolazioni che l'Associazione pu˜ offrire.

Articolo 6 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano automaticamente di appartenere allĠAssociazione:

-  in caso di mancato rinnovo della quota Sociale annuale di adesione

-       per morositˆ protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento della quota Sociale annua (salvo accordi con il Tesoriere per i casi di necessitˆ personali). 

-       per dimissioni scritte e motivate del Socio (N.B. gli atleti iscritti alla FITARCO sono vincolati allĠAssociazione per i quattro anni successivi alla prima iscrizione, salvo ottenimento del nulla osta per il passaggio ad altra compagnia, secondo le norme stabilite dalla FITARCO stessa; in ogni caso le loro dimissioni sono regolate dalle norme della Federazione alla quale sono iscritti.)

-        per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dellĠAssociazione, o che la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dellĠAssociazione. La radiazione viene comunicata alla FITARCO

Articolo 7- Anno Sociale

LĠanno Sociale e lĠesercizio finanziario si iniziano il 1 ottobre  e terminano il 30 settembre  di ciascun anno.

Articolo 8 - Organi

Sono organi della Compagnia :

1)   Assemblea dei Soci

2)   il Presidente

3)   il Consiglio Direttivo

4)   il Vice Presidente

che restano in carica per quattro anni.

Articolo 9 - Assemblea

LĠAssemblea dei Soci   il massimo organo deliberativo dellĠAssociazione e viene convocata in sede ordinaria dal Presidente almeno una volta lĠanno.

La convocazione avviene per lettera da inviare almeno sette giorni prima della data stabilita.

Le assemblee sono soggette alle norme e agli usi delle stesse.

Durante lĠassemblea che rinnova il Consiglio Direttivo saranno nominati:

-       un Presidente di scrutinio

-       due scrutatori, il cui compito sarˆ lo scrutinio dei voti e la comunicazione dei risultati.

Le assemblee straordinarie vengono convocate su richiesta

-       del Presidente

-       di almeno due membri del Consiglio Direttivo

-       di almeno il cinquanta per cento dei Soci aventi diritto al voto

anchĠesse sono regolate dalle norme e dagli usi che regolano le assemblee.
Durante lĠassemblea ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, salvo che sia in possesso di deleghe, nel qual caso ha diritto al proprio voto pi quello dei Soci  rappresentati.

Ogni Socio pu˜ essere portatore di due deleghe al massimo.

 

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua.

Articolo 11 - Compiti dellĠAssemblea

La convocazione dellĠassemblea ordinaria avverrˆ normalmente entro il  30 ottobre di ciascun  anno per lĠapprovazione del conto consuntivo dellĠanno  e del bilancio preventivo per il futuro anno sportivo, nonchŽ della relazione sullĠattivitˆ svolta e su quella programmata per il futuro.

In sede ordinaria lĠAssemblea delibera sui seguenti argomenti:

a)   nomina degli organi direttivi

b)   approvazione della relazione del Presidente.

c)   approvazione del rendiconto finanziario

d)   definizione dei criteri generali dellĠattivitˆ sportiva, agonistica e didattica

 

In sede straordinaria lĠAssemblea delibera sulle modifiche di Statuto, sullo scioglimento dellĠAssociazione e sugli argomenti particolari proposti dai Soci o dal Consiglio nellĠipotesi di convocazione a richiesta prevista dallĠarticolo 9.

LĠassemblea straordinaria sarˆ convocata in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio direttivo o del Presidente.

Di ogni assemblea sia straordinaria che ordinaria dovrˆ essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente o da chi lo ha redatto, nonchŽ, qualora se ne ravvisasse lĠopportunitˆ, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dellĠAssociazione e ogni Socio potrˆ  prenderne visione.

LĠAssemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% dei Soci di persona o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In sede straordinaria lĠAssemblea delibera validamente in prima convocazione con la partecipazione del 75% dei Soci ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno il 50% dei Soci. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno unĠora. Ciascun Socio non pu˜ essere portatore di pi di una delega.

Articolo 12  - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dallĠassemblea ordinaria dei Soci e dura in carica quattro anni ed  rieleggibile.

Il  Consiglio Direttivo  composto dai membri eletti dallĠAssemblea:

á      Presidente

á      Vice Presidente

á      Almeno 3 Consiglieri

 

Il Consiglio Direttivo cos“ eletto provvederˆ alla nomina del Segretario e del Tesoriere.

Le cariche  possono essere cumulative ad eccezione di quelle di Presidente e di Vice

 Presidente.

Tutti gli incarichi Sociali si intendono a titolo gratuito ed onorifico.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio stesso, potranno essere rimborsate le spese vive per la trasferta concernente lĠespletamento delle mansioni, volontariamente e gratuitamente assolte.

Per la validitˆ delle deliberazioni  necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di paritˆ prevarrˆ il voto del Presidente.

Il  Presidente dellĠAssociazione  il legale rappresentante dellĠAssociazione stessa, viene eletto con suffragio diretto dallĠAssemblea a maggioranza semplice. Resta in carica 4 anni ed  rieleggibile.

Presiede lĠAssemblea ed il Consiglio Direttivo e ne dirige lĠattivitˆ. In caso di impedimento pu˜ essere sostituito dal Vice Presidente. Ogni anno deve presentare allĠAssemblea dei Soci una relazione sullĠattivitˆ svolta.

Nel caso in cui gli elementi del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, saranno in numero inferiore a cinque membri, entrerˆ a far parte del Consiglio la persona immediatamente successiva nella graduatoria dei votati alle ultime elezioni, purchŽ facente parte dei Soci aventi diritto al voto al momento in cui il fatto si sia verificato.

Il Consiglio Direttivo  convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a richiesta di almeno tre Consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

 

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)   esaminare  le domande di Associazione ed accettarle o respingerle, accettare le dimissioni dei Soci ed eventualmente rilasciare il nulla osta richiesto dalla Fitarco.

b)   presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere e preparare e presentare quello preventivo;

c)   determinare lĠattivitˆ sportiva ed agonistica e didattica secondo lĠindicazione dellĠAssemblea;

d)   decidere i provvedimenti di disciplina;

e)   attuare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere assembleari.

f)    Stabilire le quote Sociali

g)   Predisporre il programma per la preparazione tecnica degli atleti;

h)   provvedere alla regolamentazione interna dell'Associazione per l'utilizzo degli impianti, anche da parte di persone non iscritte all'Associazione;

i)    assegnare gli incarichi necessari al buon funzionamento dell'Associazione quali : il Direttore Sportivo, il Responsabile della Palestra, o qualunque altro incarico che esso ritenesse necessario.

Articolo 13  -  Dimissioni

Il Consiglio  dimissionario allo scadere del mandato, per revoca dello stesso o per voto di sfiducia da parte dellĠAssemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio che non  partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrˆ ritenersi decaduto dallĠincarico.

Articolo 14 - Incompatibilitˆ ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche Sociali :

coloro che abbiano riportato condanne penali complessivamente superiori ad un anno passate in giudicato

coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad   un anno inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva.

Articolo 15 - Durata

La durata dellĠAssociazione  illimitata.

 

Articolo 16 - Scioglimento dellĠAssociazione

Lo scioglimento dellĠAssociazione pu˜ essere decretato solo dai due terzi dei Soci aventi diritto al voto  riuniti in Assemblea straordinaria convocata allo scopo specifico. Il patrimonio Sociale verrˆ obbligatoriamente devoluto a fini sportivi.

Articolo 17 - Norme di ordinamento interno

Le norme dellĠordinamento interno dellĠAssociazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la possibilitˆ di essere eletti alle cariche Sociali.

Articolo 18 - Modifiche allo statuto e deroghe.

Il presente statuto pu˜ essere modificato dallĠassemblea straordinaria, a maggioranza semplice, purchŽ posto espressamente all'ordine del giorno.

Articolo 19 - Divulgazione e limiti dello Statuto.

Copia del presente statuto viene data in visione a tutti coloro che presentano richiesta di iscrizione allĠAssociazione. Le sue disposizioni si intendono valide ed accettate dai Soci qualora non in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti che regolano lĠattivitˆ sportiva del tiro con lĠarco e con le norme generali dello Stato Italiano. A tali norme e regolamenti si deve far riferimento per quanto non espressamente citato.

Articolo  20 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono per analogia ed in quanto applicabili le norme dello Statuto e del Regolamento organico della FITARCO.

 

Vigevano, 31 gennaio 2005