
La Compagnia Arcieri Vigevano Torre del
Bramante - Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito denominata Associazione)
ha sede legale presso il proprio Presidente eletto.
LĠAssociazione apolitica e non ha scopo di
lucro. Essa ha per scopo lĠesercizio non professionistico dello sport del tiro
con lĠarco nelle sue diverse specialit, lĠorganizzazione di gare e di attivit didattiche. LĠAssociazione
svolge la sua attivit nellĠambito della Federazione Italiana di Tiro con
lĠArco, di seguito denominata FITARCO, alla quale aderisce e di cui si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari.
LĠAssociazione composta da:
Sono Soci sostenitori coloro che, pur non partecipando all'attivit
sportiva dellĠAssociazione hanno versato almeno la quota annua di affiliazione alla FITARCO. Soci ordinari o atleti coloro che partecipano
all'attivit sportiva della Associazione, usufruiscono degli impianti ed
attrezzature messi a disposizione dalla stessa e versano la normale quota associativa.
Sia i Soci ordinari che i Soci sostenitori hanno diritto di voto durante le
assemblee.
Sono Soci onorari quelli nominati
dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo,
per speciali benemerenze sportive o per attivit svolta a favore dellĠAssociazione;
qualora non rientrino anche tra i Soci ordinari o atleti o tra i sostenitori,
non hanno diritto di voto nelle assemblee.
LĠammissione del Socio allĠAssociazione
avviene su domanda scritta, indirizzata al Presidente
della Compagnia stessa, o dietro
presentazione di un altro Socio. Nella domanda lĠaspirante Socio si impegna a rispettare lo Statuto Sociale e le altre norme
federali. La domanda di ammissione sottoposta allĠapprovazione del Consiglio
Direttivo. I Soci maggiorenni godono, al momento dellĠammissione, del diritto
di partecipazione e di voto nelle Assemblee Sociali. Per i Soci minorenni il diritto di
voto potr essere espresso da un genitore o da chi ne fa le veci.
Il Socio tenuto al pagamento della
quota annuale di affiliazione determinata dagli organi
statutari che comprensiva della quota di affiliazione alla FITARCO.
LĠappartenenza allĠAssociazione da
diritto alla partecipazione allĠattivit sportiva e agonistica sia nellĠambito dellĠAssociazione
stessa che in quello Federale.
I mezzi finanziari sono costituiti
dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi
di Enti e Associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci e terzi in genere e
dai proventi delle varie attivit sportive e ricreative organizzate dallĠAssociazione.
Tali proventi non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche
in forme indirette.
Tutti i Soci hanno il dovere di
diffondere il buon nome dellĠAssociazione, hanno il diritto di frequentare i
locali e
gli impianti dove l'Associazione svolge la propria attivit (fatte salve le
obbligazioni imposte dai possessori dei locali) secondo le modalit stabilite
nellĠapposito regolamento e di osservare le regole dettate dalla FITARCO e dal
CONI, alle cui norme e direttive lĠAssociazione si impegna a conformarsi. Essi godono delle agevolazioni che
l'Associazione pu offrire.
I Soci cessano automaticamente di
appartenere allĠAssociazione:
- in caso di mancato rinnovo della quota
Sociale annuale di adesione
- per morosit protrattasi per oltre 15
giorni dalla scadenza del versamento della quota Sociale annua (salvo accordi
con il Tesoriere per i casi di necessit personali).
- per dimissioni scritte e motivate del Socio
(N.B. gli atleti iscritti alla FITARCO sono vincolati allĠAssociazione per i quattro
anni successivi alla prima iscrizione, salvo ottenimento del nulla osta per il
passaggio ad altra compagnia, secondo le norme stabilite dalla FITARCO stessa;
in ogni caso le loro dimissioni sono regolate dalle norme della Federazione
alla quale sono iscritti.)
- per radiazione, deliberata dalla
maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro
il Socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dellĠAssociazione, o
che la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dellĠAssociazione.
La radiazione viene comunicata alla FITARCO
LĠanno Sociale e lĠesercizio
finanziario si iniziano il 1 ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno.
Sono organi della Compagnia :
1)
lĠAssemblea dei Soci
2)
il Presidente
3)
il Consiglio Direttivo
4)
il Vice Presidente
che restano
in carica per quattro anni.
LĠAssemblea dei Soci il massimo organo deliberativo dellĠAssociazione
e viene convocata in sede ordinaria dal Presidente almeno una volta lĠanno.
La convocazione avviene per lettera
da inviare almeno sette giorni prima della data stabilita.
Le assemblee sono soggette alle norme
e agli usi delle stesse.
Durante lĠassemblea che rinnova il
Consiglio Direttivo saranno nominati:
- un Presidente di scrutinio
- due scrutatori, il cui compito sar
lo scrutinio dei voti e la comunicazione dei risultati.
Le assemblee straordinarie vengono
convocate su richiesta
- del Presidente
- di almeno due membri del Consiglio
Direttivo
- di almeno il cinquanta per cento dei Soci
aventi diritto al voto
anchĠesse sono regolate dalle norme e
dagli usi che regolano le assemblee.
Durante lĠassemblea ogni Socio ha diritto ad 1 (uno)
voto, salvo che sia in possesso di deleghe, nel qual caso ha diritto al proprio
voto pi quello dei Soci rappresentati.
Ogni Socio pu essere portatore di
due deleghe al massimo.
Potranno prendere parte alle
assemblee ordinarie e straordinarie i soli Soci che siano in regola con il
versamento della quota annua.
La convocazione dellĠassemblea
ordinaria avverr normalmente entro il
30 ottobre di ciascun anno
per lĠapprovazione del conto consuntivo dellĠanno e del bilancio preventivo per il futuro anno sportivo,
nonch della relazione sullĠattivit svolta e su quella programmata per il
futuro.
In sede ordinaria lĠAssemblea delibera sui seguenti argomenti:
a)
nomina degli organi direttivi
b)
approvazione della relazione del Presidente.
c)
approvazione del rendiconto
finanziario
d)
definizione dei criteri generali
dellĠattivit sportiva, agonistica e didattica
In sede
straordinaria lĠAssemblea delibera sulle modifiche di Statuto, sullo
scioglimento dellĠAssociazione e sugli argomenti particolari proposti dai Soci
o dal Consiglio nellĠipotesi di convocazione a richiesta prevista dallĠarticolo
9.
LĠassemblea straordinaria sar
convocata in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio
direttivo o del Presidente.
Di ogni assemblea sia straordinaria
che ordinaria dovr essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di
chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente o da chi lo ha redatto, nonch, qualora se ne ravvisasse
lĠopportunit, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dellĠAssociazione
e ogni Socio potr prenderne
visione.
LĠAssemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione
quando sono presenti almeno il 50% dei Soci di persona o per delega e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In sede straordinaria lĠAssemblea delibera
validamente in prima convocazione con la partecipazione del 75% dei Soci ed in
seconda convocazione con la partecipazione di almeno il 50% dei Soci. Tra la
prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno unĠora. Ciascun Socio
non pu essere portatore di pi di una delega.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dallĠassemblea ordinaria dei Soci e dura in
carica quattro anni ed rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo composto dai membri eletti dallĠAssemblea:
á Presidente
á Vice Presidente
á Almeno 3 Consiglieri
Il Consiglio Direttivo cos eletto
provveder alla nomina del Segretario e del Tesoriere.
Le cariche possono essere cumulative ad eccezione di quelle di
Presidente e di Vice
Presidente.
Tutti gli incarichi Sociali si intendono a titolo gratuito ed onorifico.
In relazione a specifici incarichi
conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio stesso, potranno
essere rimborsate le spese vive per la trasferta concernente lĠespletamento delle
mansioni, volontariamente e gratuitamente assolte.
Per la validit delle deliberazioni
necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza ed in caso di parit prevarr il voto del
Presidente.
Il Presidente dellĠAssociazione il
legale rappresentante dellĠAssociazione stessa, viene eletto con suffragio
diretto dallĠAssemblea a maggioranza semplice. Resta in carica 4 anni ed
rieleggibile.
Presiede lĠAssemblea ed il Consiglio
Direttivo e ne dirige lĠattivit. In caso di impedimento pu essere sostituito
dal Vice Presidente. Ogni anno deve presentare allĠAssemblea dei Soci una
relazione sullĠattivit svolta.
Nel caso in cui gli elementi del
Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, saranno in
numero inferiore a cinque membri, entrer a far parte del Consiglio la persona
immediatamente successiva nella graduatoria dei votati alle ultime elezioni,
purch facente parte dei Soci aventi diritto al voto al momento in cui il fatto
si sia verificato.
Il Consiglio Direttivo convocato
dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a richiesta di almeno tre
Consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei
presenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)
esaminare le domande di Associazione ed accettarle o respingerle,
accettare le dimissioni dei Soci ed eventualmente rilasciare il nulla osta
richiesto dalla Fitarco.
b)
presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio
consuntivo redatto dal Tesoriere e preparare e presentare quello preventivo;
c)
determinare lĠattivit sportiva ed
agonistica e didattica secondo lĠindicazione dellĠAssemblea;
d)
decidere i provvedimenti di
disciplina;
e)
attuare tutti i provvedimenti che si
rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere assembleari.
f)
Stabilire le quote Sociali
g)
Predisporre il programma per la
preparazione tecnica degli atleti;
h)
provvedere alla regolamentazione interna dell'Associazione
per l'utilizzo degli impianti, anche da parte di persone non iscritte all'Associazione;
i)
assegnare gli incarichi necessari al buon
funzionamento dell'Associazione quali : il Direttore Sportivo, il Responsabile
della Palestra, o qualunque altro incarico che esso ritenesse necessario.
Il Consiglio dimissionario allo
scadere del mandato, per revoca dello stesso o per voto di sfiducia da parte
dellĠAssemblea straordinaria.
Il componente del Consiglio che
non partecipi a due riunioni
consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento
dovr ritenersi decaduto dallĠincarico.
Non possono ricoprire cariche Sociali :
coloro che abbiano riportato condanne
penali complessivamente superiori ad un anno passate in giudicato
coloro che abbiano subito squalifiche
o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione
sportiva.
La
durata dellĠAssociazione illimitata.
Articolo 16 - Scioglimento dellĠAssociazione
Lo scioglimento dellĠAssociazione pu
essere decretato solo dai due terzi dei Soci aventi diritto
al voto riuniti in
Assemblea straordinaria convocata allo scopo specifico. Il patrimonio Sociale verr obbligatoriamente devoluto a fini sportivi.
Articolo 17 - Norme di ordinamento interno
Le norme dellĠordinamento interno
dellĠAssociazione sono ispirate a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la possibilit
di essere eletti alle cariche Sociali.
Articolo 18 - Modifiche allo statuto e deroghe.
Il presente statuto pu essere modificato dallĠassemblea straordinaria, a maggioranza semplice, purch posto espressamente all'ordine del giorno.
Articolo 19 - Divulgazione e limiti dello Statuto.
Copia del presente statuto viene data in visione a tutti coloro che presentano richiesta di iscrizione allĠAssociazione. Le sue disposizioni si intendono valide ed accettate dai Soci qualora non in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti che regolano lĠattivit sportiva del tiro con lĠarco e con le norme generali dello Stato Italiano. A tali norme e regolamenti si deve far riferimento per quanto non espressamente citato.
Per quanto non previsto nel presente
statuto valgono per analogia ed in quanto applicabili le norme dello Statuto e
del Regolamento organico della FITARCO.
Vigevano, 31 gennaio 2005